Un disegno di legge a tutela della vita
Un’ iniziativa dei Senatori Esteban Juan Caselli,
Basilio Giordano, Sergio De Gregorio, Nicola Di Girolamo
Roma - Senatore del PdL eletto in Sud America, Juan Esteban Caselli, lo scorso 5 febbraio, ha presentato un disegno di legge contenente “Disposizioni a tutela della vita” che, sottoscritto, tra gli altri, anche dai Senatori Basilio Giordano, Nicola Di Girolamo e Sergio De Gregorio, dovrà ora essere assegnato alla Commissione competente. L’iniziativa si inserisce nell’importante dibattito in corso a Palazzo Madama sul testamento biologico: in particolare, il disegno di legge intende dare “piena attuazione” al principio connesso all’articolo 32 della Costituzione. Più nello specifico, nel primo articolo si afferma l’inviolabilità della vita umana e dell’integrità fisica, nel secondo il divieto di eutanasia e di suicidio assistito; nel terzo, infine, il divieto di accanimento terapeutico.
“Il disegno di legge - si legge nella presentazione
del
ddl - intende dare piena attuazione al principio connesso all’articolo 32 della Costituzione a tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo ed a sostegno
del
valore della vita che, come è nell’avviso dei presentatori di questo disegno di legge, ha sempre un medesimo identico valore. L’opzione dei promotori di questa iniziativa legislativa è a favore dell’irrinunciabile valore della vita: senza attenuazioni e rifiutando ogni ipotesi di eutanasia attiva o passiva, e di ogni anche larvata prospettiva di “diritto al suicidio” (in ciò confortati dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
del
29 aprile 2002, caso Pretty contro Regno Unito).
Di seguito il testo
del
disegno di legge.
“Art. 1. (Tutela della vita e della salute)
1. La Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
2. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione
del
paziente alla identificazione delle cure mediche per sé più appropriate.
3. La Repubblica promuove la diffusione delle cure palliative e ne garantisce l’accesso.
Art. 2. (Divieto di eutanasia e di suicidio assistito)
1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate, ai sensi degli articoli 575, 579, 580
del
codice penale.
Art. 3. (Divieto di accanimento terapeutico)
1. Il medico deve astenersi da trattamenti sanitari non proporzionati e non efficaci rispetto alle condizioni cliniche
del
paziente e agli obbiettivi di cura, dai quali può derivare una sopravvivenza più gravosa, in condizioni di morte prevista come imminente”.